Comunicazione dei dati delle fatture riferite al primo semestre 2017 – Proroga al 28.9.2017 e ulteriori chiarimenti

di Francesco Fiscella
1. Premessa
Con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1.9.2017 n. 147, è stata annunciata l’emanazione di un DPCM che disporrà il differimento dal 18.9.2017 (in quanto il termine del 16.9.2017 cade di sabato) al 28.9.2017 del termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre dell’anno.
La proroga riguarda (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 7.9.2017 n. 172):
- sia i soggetti tenuti a comunicare i dati delle fatture in via obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 (come sostituito dal DL 193/2016);
- sia i soggetti che effettuano l’adempimento in via opzionale, avendo aderito al regime di trasmissione telematica dei dati delle fatture di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Il differimento del termine, inizialmente fissato al 18.9.2017, è stato disposto per venire incontro alle esigenze dei soggetti passivi IVA, nonché dei relativi intermediari, anche a fronte dei ritardi registrati nel rilascio dei software di compilazione e invio della comunicazione.
Conferma del termine per la comunicazione delle liquidazioni IVA del secondo trimestre 2017
Nessuna proroga è stata disposta, invece, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA relative al secondo trimestre 2017 (aprile-giugno 2017), la quale dovrà essere trasmessa entro il 18.9.2017 (in quanto il termine ordinario del 16.9.2017 cade di sabato).
2 Soggetti obbligati alla Comunicazione dei dati delle fatture
Ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dall’art. 4 del DL 193/2016, sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse, nonché delle fatture e delle bollette doganali ricevute e registrate nel periodo di riferimento, tutti i soggetti passivi IVA, ossia coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.
Sono compresi, fra questi:
- gli enti non commerciali di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, limitatamente alle fatture emesse e ricevute nell’ambito dell’attività commerciale da essi svolta;
- i soggetti passivi non residenti identificati in Italia ai fini IVA, direttamente o mediante rappresentante fiscale;
- i soggetti passivi non residenti che operano in Italia mediante una stabile organizzazione.
Curatori fallimentari e commissari liquidatori
Con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 12.9.2017, è stato precisato che sono tenuti ad effettuare la comunicazione anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, con riferimento ai dati delle fatture della società o dell’impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa. In tal caso, l’obbligo sussiste limitatamente ai dati delle fatture emesse e ai dati delle fatture ricevute e registrate dai soggetti in argomento a partire dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Tuttavia, resta ferma, per i curatori e i commissari, la possibilità di inviare i dati delle fatture emesse e delle fatture ricevute e registrate anteriormente a tale data, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento dei propri incarichi.
É stato precisato, inoltre, che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture secondo i termini normativamente previsti per l’adempimento.
3 Soggetti esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture
3.1 Produttori agricoli
L’art. 21 co. 1 del DL 78/2010 prevede espressamente l’esonero dall’obbligo comunicativo per i produttori agricoli che rispettano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- applicano il regime di esonero ex 34 co. 6 del DPR 633/72;
- svolgono la propria attività in terreni situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73, vale a dire in terreni:
- situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Con la ris. 28.7.2017 n. 105, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i soggetti possiedono il domicilio fiscale.
Inoltre, con tale risoluzione è stato chiarito che, ai fini dell’esonero, non è necessario che l’attività sia svolta su terreni situati interamente nelle suddette zone montane, essendo sufficiente che i terreni siano situati in zone montane in misura superiore al 50%.
Per esclusione, dunque, sono tenuti a trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture:
- i produttori agricoli in regime di esonero ex 34 co. 6 del DPR 633/72 che svolgono l’attività su terreni ubicati in zone diverse da quelle montane o soltanto in misura pari o inferiore al 50% in zone montane ex art. 9 del DPR 601/73 (in tal caso, i produttori agricoli comunicano i dati delle autofatture ricevute dai relativi cessionari);
- i produttori agricoli che – anche in presenza dei requisiti per l’applicazione del regime di esonero ex 34 co. 6 del DPR 633/72 – applicano il regime IVA speciale ex art. 34 co. 1 del medesimo decreto, ovvero optano per il regime IVA ordinario ai sensi del successivo co. 11 dell’art. 34.
3.2 soggetti che hanno aderito al regime opzionale ex DLgs. 127/2015
Ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 127/2015, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 i soggetti che, avendo aderito al regime opzionale di trasmissione delle fatture di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, già garantiscono all’Agenzia delle Entrate la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel periodo di riferimento (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 209).
I due adempimenti, infatti, sono sostanzialmente coincidenti, avendo ad oggetto la comunicazione dei medesimi dati.
Commercianti al minuto
Per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72, l’esonero è subordinato all’esercizio congiunto dell’opzione di cui sopra e di quella per la trasmissione dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
3.3 soggetti in regime “di vantaggio” o “forfetario”
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1, sono esonerati dall’obbligo comunicativo:
- i soggetti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- i soggetti che applicano il regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 (c.d. “contribuenti forfetari”).
3.4 associazioni sportive ed enti assimilati in regime forfetario ex L. 398/91
La circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1 ha chiarito, fra l’altro, che le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti ad esse assimilati (art. 9 del DPR 544/99), che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario ex L. 398/91, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture ricevute nell’ambito delle attività rientranti nel regime speciale. Ciò in quanto gli stessi enti non sono tenuti alla registrazione delle fatture in oggetto.
Resta fermo, per tali soggetti, l’obbligo di comunicare i dati delle fatture emesse nell’ambito dell’attività commerciale, ancorché rientrante nel regime speciale di cui alla L. 398/91.
3.5 sistema di interscambio e pubbliche amministrazioni
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1, la semplificazione prevista dall’art. 1 del DLgs. 127/2015, secondo cui non sussiste l’obbligo di trasmettere i dati delle fatture già veicolate mediante il Sistema di Interscambio (SdI), è valida anche ai fini della comunicazione delle fatture ex art. 21 del DL 78/2010, e non soltanto ai fini della trasmissione opzionale delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Ne consegue che le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009, destinatarie della fattura elettronica in via obbligatoria mediante SdI, sono esonerate dall’invio dei dati delle fatture ricevute e registrate nel periodo di riferimento.
Per le medesime Pubbliche amministrazioni permane, in ogni caso, l’obbligo di trasmettere i dati delle fatture ricevute eventualmente in forma cartacea, nonché di tutte le fatture emesse, sempre che le stesse non siano state inviate mediante il Sistema di Interscambio.
3.6 dati da trasmettere al “sistema Tessera sanitaria”
Ai sensi dell’art. 4 del DM 1.9.2016, i soggetti di cui ai precedenti artt. 1 e 2 (es. parafarmacie, psicologi, infermieri, ottici, veterinari) non sono tenuti a comunicare i dati delle fatture relative alle spese mediche o veterinarie, già oggetto di comunicazione obbligatoria al “Sistema Tessera Sanitaria”:
- ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata;
- entro il 31 gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento (salvo proroghe).
Il medesimo esonero non risulta previsto, normativamente, per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” in forza dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 (es. medici, odontoiatri, farmacie, strutture sanitarie accreditate con il SSN, strutture sanitarie autorizzate anche se non accreditate).
Tuttavia, con un avviso pubblicato in data 12.9.2017 sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che nell’ambito della comunicazione relativa al primo semestre 2017 (da trasmettere entro il 28.9.2017) possono non essere inseriti i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al “Sistema Tessera Sanitaria” ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014. Laddove le comunicazioni dovessero ricomprendere i suddetti dati, in ogni caso, l’Agenzia eviterà la duplicazione delle informazioni.
4 Ambito oggettivo
Ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 devono essere comunicati:
- i dati delle fatture emesse (annotate o da annotare sui registri di cui agli artt. 23 o 24 del DPR 633/72 nel periodo di riferimento);
- i dati delle fatture ricevute e registrate nel periodo di riferimento ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72;
- i dati delle bollette doganali registrate a norma dell’art. 25 del DPR 633/72 (con le semplificazioni ammesse, per il 2017, dalla ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87);
- le note di variazione emesse e ricevute.
Sono comprese nella comunicazione:
- le fatture emesse dai commercianti al minuto da annotare sul registro dei corrispettivi;
- le fatture di importo inferiore a 300,00 euro, indipendentemente dalla circostanza che siano state annotate mediante documento riepilogativo (art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96).
4.1 Esclusioni
L’obbligo comunicativo non riguarda:
- i dati dei documenti diversi dalla fattura (es. scontrino fiscale, ricevuta fiscale, scheda carburante);
- i dati delle fatture già veicolate mediante il Sistema di Interscambio; tuttavia, i soggetti passivi IVA possono comunicare tali dati unitamente a quelli delle altre fatture laddove ciò risulti più agevole in ragione delle procedure informatiche adottate per l’effettuazione della comunicazione.
4.2 fatture emesse
I dati delle fatture emesse devono essere comunicati con riferimento alla data di emissione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87).
Pertanto, nella comunicazione relativa al primo semestre 2017 devono essere inseriti i dati delle fatture la cui data di emissione è compresa tra l’1.1.2017 e il 30.6.2017.
Fatture degli autotrasportatori
Regole specifiche sono previste per gli autotrasportatori di cui all’art. 74 co. 4 del DPR 633/72 che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo a quello di emissione. Tali soggetti sono tenuti a comunicare i dati delle fatture emesse facendo riferimento non alla data di emissione, bensì alla data di registrazione delle stesse.
I dati della comunicazione compilata secondo le suddette indicazioni saranno correttamente acquisiti dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per motivi meramente tecnici, al mittente verrà inviata una segnalazione automatica di incompatibilità tra la data di emissione delle fatture inviate e il periodo di riferimento della comunicazione (ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87).
4.3 Fatture ricevute
Costituiscono oggetto di comunicazione i dati delle fatture ricevute e registrate sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72. In tal caso, occorre fare riferimento non alla data di ricezione, bensì alla data di registrazione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87).
Fatture ricevute dai soggetti in regime “di vantaggio” o “forfetario”
Nella comunicazione devono essere incluse anche le fatture ricevute senza applicazione dell’IVA, emesse da soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 o del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
5 dati oggetto di comunicazione
I dati delle fatture devono essere inviati nell’ambito di un file predisposto in formato XML, sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793 (e successivi aggiornamenti).
In particolare, nel file Dati-Fattura devono essere indicati:
- i dati identificativi del cedente o prestatore;
- i dati identificativi del cessionario o committente;
- la tipologia del documento (fattura, nota di variazione in aumento o in diminuzione, fattura o nota semplificata);
- la data e il numero progressivo attribuito al documento;
- la base imponibile o l’ammontare non soggetto ad imposta;
- l’imposta;
- l’aliquota IVA applicata;
- la natura dell’operazione (esclusa ex 15 del DPR 633/72; non soggetta; non imponibile; esente; reverse charge; regime del margine; ecc.);
- la regola di esigibilità IVA applicata, distinguendo tra esigibilità immediata, differita e operazioni soggette a split payment.
Natura dell’operazione
La “natura dell’operazione” fa riferimento al motivo specifico per il quale l’IVA non è evidenziata in fattura.
Nella seguente tabella si riportano i codici istituiti per la classificazione delle operazioni.
CODICE DI RIFERIMENTO | NATURA DELL’OPERAZIONE | ESEMPI |
N1 | Esclusa ex art. 15 | Rimborso di spese anticipate in nome e per conto del committente |
N2 | Non soggetta | Prestazione di servizi extra-UE |
N3 | Non imponibile | EsportazioneCessione intra-UE |
N4 | Esente | Prestazioni sanitarie ex art. 10 n. 18) del DPR 633/72 |
N5 | Regime del margineIVA non esposta in fattura | Cessioni di beni usatiCessioni di pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio |
N6 | Reverse charge | Cessioni di rottamiPrestazioni relative ad edifici di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72Acquisti intracomunitari |
N7 | IVA assolta in altro Stato UE |
Vendite a distanzaOperazioni effettuate nell’ambito del regime MOSS da un soggetto stabilito in Italia |
Il campo in argomento deve essere compilato, generalmente, in alternativa ai campi “imposta” e “aliquota”.
Costituiscono eccezione le fatture d’acquisto in reverse charge, per le quali occorre compilare sia i campi “imposta” e “aliquota”, sia il campo “natura dell’operazione” con codice N6.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nella seguente tabella si riepilogano alcune semplificazioni ammesse dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alla compilazione del file Dati-Fattura (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87 e le FAQ pubblicate all’interno della piattaforma “Fatture e Corrispettivi”).
ARGOMENTO | QUESITO | RISPOSTA |
Fatture emesse da operatori di Livigno e Campione d’Italia | Per le comunicazione delle fatture emesse da operatori residenti in Comuni della Repubblica italiana che, ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DPR 633/72, non sono considerati territorio dello Stato (Livigno, Campione d’Italia), viene richiesto di indicare obbligatoriamente la partita IVA. Come si può ovviare al problema, non avendo la partita IVA ma il solo codice fiscale? | Nel caso di operatori economici residenti in tali Comuni, si suggerisce, per evitare lo scarto del file, di valorizzare il campo “Codice identificativo della nazione” con il codice “OO” e il “Codice identificativo fiscale” con il codice fiscale del soggetto. |
Bollette doganali – Dati del cedente extra-UE | Con riferimento alla comunicazione delle “bollette doganali”, si fa presente che, nella maggior parte dei casi, non si dispone dell’informazione da riportare nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extra-UE. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi. | I campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.Tuttavia, nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” venga valorizzato con un codice Paese extra-UE, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.Ciò posto, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 25 co. 2 del DPR 633/72, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extra-UE, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.Al fine di non creare aggravi per i contribuenti e nelle more di un rapido adattamento dei software contabili, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – di valorizzare, all’interno della sezione “CedentePrestatore DTR”, l’elemento informativo “IdFiscaleIVA”\ “IdPaese” con la stringa “OO” e l’elemento “IdFiscaleIVA”\“IdCodice” con una sequenza di undici “9”. |
Variazione dei dati anagrafici delle parti
segue |
I campi della sezione “Altri dati identificativi”, riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), potrebbero nel tempo cambiare più volte e non essere aggiornate tempestivamente. In questi casi è possibile indicare sempre l’informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture? Sarebbe, inoltre, possibile rendere facoltativa l’indicazione nel tracciato di tali informazioni lasciando obbligatori solo gli identificativi fiscali Partita IVA o Codice Fiscale? | È ammessa la possibilità di riportare l’informazione più aggiornata a disposizione. Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”.In assenza dell’elemento “Provincia”, il campo può essere compilato ricorrendo al valore convenzionale “DA”.È opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell’art. 21-bis del DPR 633/72, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati. |
Dati del cessionario o committente privato non residente | Come va valorizzato il blocco “Identificativi Fiscali” delle fatture emesse se nella fattura intestata a un cliente privato estero non sono indicati né la partita IVA, né il codice fiscale? | In caso di operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati non residenti in Italia con emissione della fattura, il file Dati-Fattura dovrà essere compilato inserendo:· nel campo “IdPaese”, il valore del Paese del cessionario o committente;· nel campo “IdCodice”, un qualsiasi elemento identificativo del cliente (nome e cognome, solo cognome, codice cliente o altro). |
6 Trasmissione dei dati
I dati devono essere trasmessi all’interno di un file in formato “XML” (file Dati-Fattura), contenente le informazioni relative a una o più fatture.
Lo stesso file può essere inviato mediante uno dei canali telematici elencati nelle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793 (per esempio, mediante il canale disponibile all’interno della piattaforma “Fatture e Corrispettivi”).
Risposte dell’Agenzia delle Entrate
In merito alle modalità di trasmissione del file Dati-Fattura, sono state pubblicate all’interno della piattaforma “Fatture e Corrispettivi” le risposte ai quesiti più frequenti degli operatori.
Nella seguente tabella si riepilogano i chiarimenti più rilevanti.
ARGOMENTO | QUESITO | RISPOSTA |
Fatture trasmesse mediante Sistema di Interscambio – Esito negativo | I dati delle fatture elettroniche veicolate attraverso il Sistema di Interscambio e oggetto di notifica di esito negativo si considerano trasmessi? | No. Se il cessionario “rifiuta” una fattura vuol dire che ha titolo a non registrarla nella propria contabilità, per cui quella fattura non viene presa in considerazione dal SdI quale “fonte” dei dati fattura, né per il cedente, né per il cessionario. |
Controllo del file da trasmettere | Come è possibile controllare il file con i dati delle fatture prima di trasmetterlo? | Nell’ambito dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi” è disponibile la funzionalità di controllo del file Dati-Fattura. |
Trasmissione di più file – Unico invio segue | È ammessa la trasmissione di più file con un unico invio? | In caso di trasmissione mediante canale FTP è possibile trasmettere più file “p7m” in uno stesso supporto, ma non file compressi; se si utilizzano altri canali di trasmissione, invece, è possibile trasmettere file archivio compressi (in formato ZIP) contenenti più file XML. In tal caso è possibile firmare tutti i singoli file XML o, in alternativa, il solo il file ZIP. |
Dimensione del file compresso | È previsto un limite massimo per la dimensione del file ZIP? | Sì, le dimensioni massime variano a seconda del canale di trasmissione:· 150 MB per il canale FTP;· 5 MB per gli altri canali. |
Trasmissione di un file compresso – Notifica esito | È stato trasmesso un file compresso contenente più file Dati-Fattura. Se il file risulta accettato è possibile considerare acquisiti anche i file contenuti in quello compresso? | No. Una volta che è stato acquisito un file compresso, ciascun file in esso contenuto viene controllato ed è oggetto di una notifica specifica. La notifica può essere richiamata dalla sezione “Consultazione – Monitoraggio flussi” dell’interfaccia “Fatture e Corrispettivi”, attivando la ricerca tramite l’Idfile assegnato al file compresso. |
File scartato – Notifica dell’errore | In caso di scarto di un file contenente dati di più fatture, come è possibile individuare gli errori? | In caso di scarto di un file, la notifica di esito conterrà la lista degli errori rilevati. Per ciascun errore saranno riportati il codice e la descrizione, comprensiva della posizione all’interno del file inviato. |
File scartato – Errori relativi ad una sola fattura | Nel caso di invio di un file con dati di più fatture, qualora il file sia scartato per errori relativi a una fattura, occorre inviare i dati corretti di quella sola fattura o trasmettere nuovamente l’intero file? | Lo scarto è relativo all’intero file, quindi, corretti gli errori segnalati nella notifica, il file deve essere firmato nuovamente e ritrasmesso. |
File di grandi dimensioni – Correzione | Il file contenente i dati di numerose fatture è stato scartato per un errore relativo ad una sola fattura. Come è possibile evitare di trasmettere più volte i dati delle fatture comunicati correttamente? | Si suggerisce di generare file di dimensioni ridotte (per esempio file contenenti le fatture ricevute da un unico fornitore o le fatture emesse nei confronti di un solo cliente).Questi possono essere trasmessi singolarmente o mediante un unico invio (file compresso). Sarà prodotta una notifica per ciascun file, per cui, in caso di scarto, dovranno essere corretti e trasmessi nuovamente soltanto i dati dei file scartati. |
Invio di file con dati mancanti – Correzione
segue |
È stato inviato un file per il quale non sono presenti effettivamente tutte le fatture del periodo. Per inviare i dati delle fatture mancanti occorre reinviare il file completo di tutte le fatture ovvero un file con le sole fatture inserite successivamente? | Conviene inviare altri file XML che contengano esclusivamente i dati delle fatture non ancora trasmessi. Se i dati di una fattura sono trasmessi più volte in file XML differenti, vengono accettati e memorizzati come se si trattasse di dati di fatture differenti. Il controllo sui duplicati viene effettuato in un momento successivo, prima dell’esposizione delle informazioni agli utenti. |
Dati fatture relativi a periodi differenti – Invio in un unico file | È possibile inviare i dati fatture di un certo periodo unitamente ai dati fatture di un periodo diverso dal primo? | È possibile inviare all’interno dello stesso file dati di fatture riferite a periodi differenti. Tuttavia, per le fatture con data di emissione (se fatture attive) o data di registrazione (se fatture passive) incompatibile con il periodo di riferimento della comunicazione viene prodotto uno specifico avviso nella notifica, che non comporta lo scarto del file. |
Invio di dati rettificativi | È possibile inviare in un unico file i dati di fatture da comunicare unitamente ai dati rettificativi di informazioni già inviate, relative ad altre fatture? | No, non è possibile trasmettere nello stesso flusso i dati di fatture nuove unitamente alle rettifiche di precedenti fatture inviate. |
Rettifica di dati già rettificati | Nel caso di “rettifica della rettifica”, quali valori devono essere indicati nel tag <IdFile> e nel tag <Posizione>? | Le regole della rettifica prevedono che siano sempre indicati i riferimenti del file originario (quello con cui la prima volta sono stati trasmessi i dati), anche in caso di rettifiche successive. |
Annullamento di un file inviato | Nel caso in cui, dopo aver effettuato una rettifica, fosse necessario procedere ad un annullamento, bisognerebbe annullare solo il file originario o annullare sia il file originario che il file con cui è stata fatta la rettifica? | L’annullamento deve fare riferimento esclusivamente al file con cui i dati sono stati trasmessi. |
File validato con segnalazioni | Che cosa indica l’esito “ES02” – “File validato con segnalazioni”? | Tale esito è riservato ai file che contengono dati potenzialmente incoerenti (per esempio, la data di una fattura emessa o la data di registrazione di una fattura ricevuta non compatibili con il periodo di trasmissione).Tuttavia, la segnalazione è solo un “warning” e non comporta lo scarto del file. L’elenco delle segnalazioni che non comportano lo scarto del file è riportato nel documento “Elenco Controlli XML dati” pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche – Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi). |
Ai chiarimenti forniti con le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate si aggiungono quelli contenuti nel documento “Elenco Controlli XML Dati”. Da tale documento si evince che il Sistema ricevente effettua controlli, fra l’altro:
- sulla denominazione del file inviato, verificando che il nome sia conforme alle regole di nomenclatura previste e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome;
- sul contenuto del file, segnalando, per esempio, eventuali incoerenze fra la compilazione del campo “Natura” e la compilazione del campo “Aliquota” o del campo “Esigibilità” (costituisce errore la compilazione del campo “Natura” con valore “N6 – Reverse charge”, a fronte della compilazione del campo “Esigibilità” con valore “split payment”);
- sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA indicate, relative al cedente/prestatore, al cessionario/committente o al rappresentante fiscale, verificando che le stesse siano presenti nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria; nessuna verifica viene effettuata, invece, sugli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.
In caso di esito negativo dei controlli descritti, il file viene rifiutato.
Non è previsto, invece, lo scarto del file, ma soltanto l’invio di una segnalazione:
- nel caso in cui una partita IVA risulti cessata in Anagrafe Tributaria;
- nel caso in cui la data di una fattura non sia compatibile con il periodo di riferimento della comunicazione.
7 Termini di comunicazione
Per l’anno 2017, la comunicazione deve essere predisposta con riferimento ai dati delle fatture relative a ciascun semestre. La trasmissione deve essere effettuata:
- entro il 28.9.2017, per i dati relativi al primo semestre 2017 (proroga annunciata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1.9.2017 n. 147, in attesa dell’emanazione dell’apposito DPCM);
- entro il 28.2.2018, per i dati relativi al secondo semestre 2017.
A partire dal 2018, invece, la comunicazione deve essere predisposta con riferimento a ciascun trimestre e inviata entro:
- il 31 maggio (primo trimestre);
- il 16 settembre (secondo trimestre);
- il 30 novembre (terzo trimestre);
- il 28 febbraio dell’anno successivo (quarto trimestre).
Di seguito si riepilogano i termini di invio per gli anni 2017 e 2018.
ANNO DI RIFERIMENTO | PERIODO DI RIFERIMENTO | TERMINE DI INVIO |
2017 | I semestre (gennaio-giugno) | 28.9.2017 |
II semestre (luglio-dicembre) | 28.2.2018 | |
2018 | I trimestre (gennaio-marzo) | 31.5.2018 |
II trimestre (aprile-giugno) | 17.9.2018 (in quanto il 16.9 è domenica) | |
III trimestre (luglio-settembre) | 30.11.2018 | |
IV trimestre (ottobre-dicembre) | 28.2.2019 |
8 Sanzioni
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97, pari a:
- 2,00 euro per ciascuna fattura, fino a un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
- 1,00 euro per ciascuna fattura, fino a un massimo di 500,00 euro per ciascun trimestre, se il soggetto passivo IVA, entro 15 giorni dalla scadenza prevista, trasmette correttamente la comunicazione precedentemente omessa o errata.
Le sanzioni applicate alle singole fatture devono sommarsi singolarmente, non applicandosi l’istituto del cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97.
È invece possibile avvalersi del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, per regolarizzare la violazione.
8.1 Trasmissione opzionale dei dati delle fatture
Si evidenzia che le sanzioni applicabili in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture nell’ambito del regime opzionale di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 si differenziano dalle sanzioni previste nell’ambito del regime obbligatorio di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
In relazione al regime opzionale, infatti, non si applica la sanzione di cui all’art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97, bensì la sanzione di cui all’art. 11 co. 1 del medesimo decreto, prevista per le violazioni delle comunicazioni tributarie, da 250,00 a 2.000,00 euro, cui si aggiunge il venir meno degli effetti premiali previsti dagli artt. 3 e 4 co. 1 del DLgs. 127/2015 (accesso ai rimborsi IVA in via agevolata, riduzione dei termini di accertamento, ecc.). Tuttavia, ferma restando l’applicazione delle sanzioni, gli effetti premiali non vengono meno laddove il soggetto passivo IVA provveda alla regolarizzazione dell’invio entro i 15 giorni successivi al termine (cfr. art. 5 del DLgs. 127/2015 e provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182070, § 4.2).
8.2 Ravvedimento operoso
Ai fini della regolarizzazione dell’omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010, il ravvedimento si applica:
- sulla sanzione ridotta (1,00 euro per ciascuna fattura fino a un massimo di 500,00 euro per trimestre), qualora la correzione della comunicazione avvenga entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza;
- sulla sanzione piena (2,00 euro per ciascuna fattura fino a un massimo di 1.000,00 euro per trimestre), qualora la correzione della comunicazione avvenga oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
Con la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104 è stato chiarito che:
- il termine finale per il ravvedimento ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97 (con applicazione della sanzione a 1/8 del minimo) va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale (e non con riferimento al termine di presentazione della comunicazione periodica in argomento), termine che dal 2018 è stabilito al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione;
- nonostante le violazioni relative alla comunicazione delle fatture non siano riferibili in senso stretto ai tributi, è possibile avvalersi della riduzione delle sanzioni rispettivamente a 1/7, 1/6 e 1/5 del minimo;
- il ravvedimento può avvenire senza limiti temporali, sino alla notifica dell’atto impositivo e a prescindere dall’inizio di controlli fiscali.
Pertanto, ipotizzando l’omessa trasmissione di 12 fatture relative al primo semestre 2017, le sanzioni sono applicate con le riduzioni riepilogate nella seguente tabella.
TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE (PRIMO SEMESTRE 2017) | RIDUZIONE EX ART. 13 DEL DLGS. 472/97 | SANZIONE (CORREZIONE ENTRO IL 13.10.2017) |
SANZIONE (CORREZIONE DAL 14.10.2017) |
Fino al 27.12.2017 | 1/9 (lett. a-bis) |
1/9 di 12,00 euro = 1,33 euro | 1/9 di 24,00 euro = 2,67 euro |
Dal 28.12.2017 al 30.4.2018 | 1/8 (lett. b) |
1/8 di 12,00 euro = 1,50 euro | 1/8 di 24,00 euro = 3,00 euro |
Dall’1.5.2018 al 30.4.2019 | 1/7 (lett. b-bis) |
1/7 di 12,00 euro = 1,71 euro | 1/7 di 24,00 euro = 3,43 euro |
Dall’1.5.2019 | 1/6(lett. b-ter) | 1/6 di 12,00 euro = 2,00 euro | 1/6 di 24,00 euro = 4,00 euro |
Dopo la constatazione della violazione (PVC) | 1/5 (lett. b-quater) |
1/5 di 12,00 euro = 2,40 euro | 1/5 di 24,00 euro = 4,80 euro |