Diritto tributario e societario

Vendite di beni tramite piattaforme digitali – Obblighi comunicativi – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il c.d. decreto “Crescita”, conv. L. 28.6.2019 n. 58, ha introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che, avvalendosi di interfacce elet­troniche (es. mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc.), facilitano le vendite a di­stan­za di beni importati oppure le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea.

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061 ha:

  • definito i termini e le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi all’ob­bli­go in argomento;
  • approvato le specifiche tecniche per la trasmissione dei suddetti dati.

Ai sensi dell’art. 13 co. 3 del DL 34/2019, i soggetti passivi sono considerati debitori dell’IVA in re­lazione alle vendite di beni a distanza facilitate per le quali hanno:

  • omesso la trasmissione dei relativi dati;
  • trasmesso i dati in modo incompleto.

 

Con la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2020 n. 13 sono stati forniti chiarimenti in merito all’appli­cazione dell’obbligo comunicativo in esame, riconoscendo una “sanatoria”, fino all’1.6.2020, per i soggetti che, in ragione di problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, hanno dovuto sostituire o integrare le comunicazioni originariamente inviate.

Le “vendite di beni a distanza” oggetto di comunicazione sono:

  • le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del tra­sporto a destinazione dell’acquirente (c.d. “vendite a distanza intracomunitarie di beni”);
  • le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (c.d. “vendite a distanza di beni im­portati da territori terzi o Paesi terzi”).

 

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2020 n. 13, tra le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea rientrano le cessioni di beni per l’Italia o dall’Italia di cui agli artt. 40 co. 3 e 4 lett. b) e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93.

Inoltre, le piattaforme non sono tenute a di­stinguere le vendite in base al valore della soglia prevista dallo Stato di destinazione.

Scarica la circolare per leggere tutti i dettagli: Vendite tramite piattaforme digitali – obblighi comunicativi