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Riforma del Terzo settore – Adeguamento degli statuti al codice del Terzo settore

Il DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore) ha istituito, nell’ambito del settore non profit, il c.d. “Terzo settore”.

Il codice individua i soggetti e le condizioni necessarie per rientrare in questa nuova categoria, delineando in modo specifico i vincoli “civilistici” che detti enti devono rispettare, nonché la disciplina fiscale relativa.

L’adesione al Terzo settore è, in linea di principio, facoltativa per gli enti individuati. L’accesso presuppone:

  • da un lato, il rispetto delle disposizioni di natura “civilistica” contenute nel DLgs. 117/2017 (es. contenuto dell’atto costitutivo, regole su amministrazione, controllo e revisione);
  • dall’altro, l’iscrizione nell’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

 

A quest’ultimo riguardo, si segnala che, a seguito dell’emanazione del DM 15.9.2020 n. 106, il RUNTS dovrebbe diventare operativo nel mese di luglio 2021, a seguito di apposito provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Con l’operatività effettiva del Registro, saranno attivate le procedure di iscrizione degli enti

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